LE PAROLE DEL LAVORO

Prescrizione
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Il termine della prescrizione per i diritti in materia di lavoro subordinato è:
- cinque anni, per i diritti relativi a compensi da pagarsi periodicamente ad anno o a scadenze più brevi,
- cinque anni, per le indennità dovute in occasione della cessazione del rapporto di lavoro,
- dieci anni, per gli altri diritti,
- un anno, per i crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro dovuti dal Fondo di garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: artt. dal 2934 al 2940, 2946 e 2948 codice civile; art. 2, comma 5, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 |