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LE PAROLE DEL LAVORO



Rapporto assicurativo

 

Il rapporto assicurativo si instaura ope legis al momento dell'assunzione del lavoratore.

L'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l'INPS, creditore dei contributi, e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi stessi. Il lavoratore, unico beneficiario della prestazione previdenziale, è stato ritenuto estraneo al suddetto rapporto.

Infatti, pur ponendo la legge a carico del lavoratore e del datore di lavoro l'onere del pagamento dei contributi, ha stabilito che il rapporto debitorio intercorre esclusivamente tra l'INPS ed il datore di lavoro. Quest'ultimo deve quindi ritenersi il solo responsabile del pagamento sia della sua quota contributiva sia di quella a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro per tale ragione è soggetto quindi alle sanzioni civili ed amministrative stabilite per il mancato o ritardato pagamento dei contributi; è chiamato a rispondere di appropriazione indebita aggravata nei confronti dell'INPS ed incorre nelle relative sanzioni penali nel caso che esegua trattenute maggiori di quelle dovute. Il lavoratore ha solo un diritto soggettivo nei confronti del datore di lavoro di rivalsa in relazione al pagamento indebito effettuato dal datore di lavoro; tale diritto di rivalsa è riferibile però ad un rapporto privatistico tra datore di lavoro e lavoratore.

 

Riferimenti normativi: art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218; Circ. INAIL n. 1111 C. e V., 3 ottobre 1957; Circ. INPS n. 144/1994

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro