LE PAROLE DEL LAVORO

Retribuzione
La retribuzione costituisce il corrispettivo per lavoro svolto dal dipendente.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli importi di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi sono ritenuti, conformi a tale principio.
La donna ed i minori hanno gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
La retribuzione deve essere corrisposta periodicamente con le modalità e nei termini stabiliti nel contratto collettivo o individuale. L'obbligo del pagamento sorge dopo che il lavoratore ha effettuato la prestazione.
La contrattazione collettiva ricorre ad una pluralità di voci retributive; limitando la citazione a quelle più comuni, si ricordano: paga base, ex indennità di contingenza, paga conglobata, scatti di anzianità, indennità di funzione, indennità di disagio, diaria, ecc.
Particolari elementi retributivi che possono essere corrisposti al lavoratore sono: i compensi in natura (cessione di beni o servizi), il cottimo (parte della retribuzione commisurata al risultato), le provvigioni (percentuale sul valore degli affari conclusi), le partecipazioni (compensi commisurati agli utili).
Riferimenti normativi: artt. 36 e 37, Costituzione; artt. 2094 e 2099, codice civile
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