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LE PAROLE DEL LAVORO



Rinunce

 

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro subordinato derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. L’impugnativa può avvenire con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Sono altresì annullabili le transazioni e le rinunce nell’ipotesi in cui il consenso del contraente sia frutto di errore o estorto con violenza o carpito con dolo; l'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.

Sono invece da subito inoppugnabili le rinunce, transazioni e conciliazioni intervenute in sede giudiziale, sindacale o nanti la Commissione di conciliazione istituita presso le Direzioni provinciali del lavoro, ferma restando la possibilità di impugnativa per uno dei vizi comuni di nullità od annullabilità (ad esempio, consenso estorto con l’inganno).

 

Riferimenti normativi: artt.1418, 1425, 1427 e 2113, codice civile; artt. dal 409 al 412 bis, cod. proc. civ.

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro