LE PAROLE DEL LAVORO

Riposo giornaliero
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
I Contratti collettivi possono stabilire deroghe alla predetta disciplina.
Riferimenti normativi: art. 7, D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66
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