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LE PAROLE DEL LAVORO



Riposo giornaliero

 

Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

I Contratti collettivi possono stabilire deroghe alla predetta disciplina.

 

Riferimenti normativi: art. 7, D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro