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LE PAROLE DEL LAVORO



Rivalutazione crediti lavoro

 

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Tale disposizione trova applicazione relativamente alle controversie aventi per oggetto:

 

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

 

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

 

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

 

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

 

5) rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

 

I criteri di rivalutazione in questione vanno applicati anche ai crediti pensionistici.

Ai fini del calcolo di cui sopra, trova applicazione l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

Per quanto attiene invece le modalità di calcolo degli interessi legali, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sent. 29 gennaio 2001, n. 38), hanno stabilito che gli stessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore.

 

Riferimenti normativi: art. 409 e 429, c. 3, codice proc. civile; art. 150, disp. att. cod. proc. civ.; Circ. INPS, n. 224/1991

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro