LE PAROLE DEL LAVORO

Scatti di anzianità
L’istituto retributivo degli scatti di anzianità si fonda sul presupposto di una crescente proficuità della prestazione lavorativa resa dal lavoratore in relazione al progredire della sua anzianità di servizio.
L’origine degli scatti è esclusivamente contrattuale, mancando, nell’ambito del rapporto di lavoro privato, provvedimenti legislativi in materia.
Grande risulta essere la variabilità delle condizioni, delle caratteristiche, della misura ed, in genere, della disciplina degli scatti di anzianità da un contratto collettivo all’altro.
Regola abbastanza comune è costituita dalla previsione della decorrenza della maturazione dello scatto a partire dal mese successivo a quello di compimento dell’anzianità.
Gli importi corrisposti a titolo di aumenti di anzianità non possono essere assorbiti a fronte di aumenti contrattuali o di merito; i contratti collettivi possono prevederne peraltro l’assorbibilità a fronte di un passaggio a livello di inquadramento superiore (ferma restando che dall’assorbimento non potrà comunque derivare una retribuzione complessivamente inferiore a quella in precedenza riconosciuta).
Riferimenti normativi: CCNL vari
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