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LE PAROLE DEL LAVORO



Somministrazione di lavoro

 

Si tratta infatti del contratto mediante il quale l'impresa somministratrice pone uno o più lavoratori a disposizione di un'impresa che ne utilizza la prestazione lavorativa. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta deve contenere i seguenti elementi:

 

a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;

 

b) il numero dei lavoratori da somministrare;

 

c) le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;

 

d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

 

e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;

 

f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;

 

g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

 

h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;

 

i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;

 

j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;

 

k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

 

In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, riferibili non solo ad esigenze di natura eccezionale ma anche all'ordinaria attività dell'utilizzatore. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.

Il compito di individuare limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidato alla contrattazione collettiva.

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro autorizzate allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. La legge stabilisce i requisiti di iscrizione nel predetto albo.

 

Riferimenti normativi: artt. dal 3 al 28, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro