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LE PAROLE DEL LAVORO



Tirocini formativi e di orientamento

 

Si tratta di iniziative promosse, a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Per espressa disposizione di legge, i tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporti di lavoro.

I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

 

1) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;

 

2) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;

 

3) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

 

I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

 

a) agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

 

b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

 

c) provveditorati agli studi;

 

d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

 

e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;

 

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

 

g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

 

I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:

 

a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;

 

b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;

 

c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

 

d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

 

e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate;

 

f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

 

Riferimenti normativi: art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196; D.M. 25 marzo 1998, n. 142

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro