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LE PAROLE DEL LAVORO



Trasferimento

 

Il trasferimento è una variazione definitiva della sede di lavoro.

Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; ogni patto contrario è nullo.

Ulteriori condizioni, adempimenti ed obblighi di indennizzo possono essere stabiliti dalla contrattazione collettiva.

I lavoratori eletti membri di consigli comunali, provinciali e di altri enti territoriali non possono essere trasferiti durante l'esercizio del mandato consiliare se non a richiesta o con il loro consenso. Il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali non può essere disposto senza il preventivo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.

Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti fruiscono di un abbattimento pari al 50% della base imponibile, nel limite di un massimale previsto dalla legge.

Tale trattamento di esenzione può essere riconosciuto solo per il primi 365 giorni decorrenti dalla data del trasferimento, anche nell’ipotesi di corresponsione pluriennale dell'indennità di trasferimento.

 

Riferimenti normativi: art. 2103, codice civile; art. 22, L. 20 maggio 1970, n. 300; art. 51, comma 7, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 78, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro