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LE PAROLE DEL LAVORO



Trattamento di fine rapporto

 

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni.

Salva diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale (CIG o CIGS), deve essere computato nella base di calcolo del TFR l'equivalente della retribuzione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui sopra, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e, comunque, del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

 

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

 

b) acquisto documentato della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

 

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Il trattamento di fine rapporto non concorre alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione ordinaria con le normali aliquote progressive, ma è sottoposto - assieme alle altre indennità assimilate - a tassazione separata, secondo criteri specifici.

 

Riferimenti normativi: art. 2120, codice civile; art. 5, Legge 29 maggio 1982, n. 297; art. 17, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro