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LE PAROLE DEL LAVORO



Tredicesima

 

La tredicesima mensilità consiste in una quota aggiuntiva di retribuzione corrisposta nel mese di dicembre; trae origine da clausole contenute nella generalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

La tredicesima matura annualmente, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese o frazione pari o superiore a quindici giorni, e si riferisce al periodo 1 gennaio-31 dicembre.

Ai fini della maturazione della gratifica natalizia sono utili i periodi di effettivo lavoro, nonché:

 

- i periodi di congedo di maternità;

 

- le assenza dal lavoro in caso di infortunio e di malattia, nei limiti del periodo di comporto;

 

- i periodi di ferie;

 

- i periodi coperti da espletamento di pubbliche funzioni presso i seggi elettorali.

 

Non sono invece utili ai fini della maturazione della gratifica natalizia:

 

- i periodi di congedo parentale e per malattie del bambino;

 

- i periodi di aspettativa concessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali;

 

- i permessi non retribuiti;

 

- i periodi di sciopero;

 

- le assenze ingiustificate.

 

Ai fini dell’individuazione degli elementi da computare, occorre fare riferimento alle previsioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

Di massima, sono inclusi nella base di computo della tredicesima mensilità tutti gli elementi retributivi corrisposti al lavoratore con carattere di normalità.

 

Riferimenti normativi: art. 22, D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151; art. 119, D.P.R. n. 361/1957; artt. 34 e 4, D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151; art. 31, L.20 maggio 1970, n. 300

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro