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LE PAROLE DEL LAVORO



Luogo della prestazione

 

Le disposizioni generali in materia di obbligazioni, stabiliscono che il luogo nel quale la prestazione lavorativa deve avere esecuzione può desumersi, ove non sia stato specificamente pattuito tra le parti al momento della costituzione del rapporto, dalla natura della prestazione stessa.

Con riguardo al rapporto di lavoro subordinato, il luogo della prestazione di lavoro può pertanto essere individuato, di norma, nella sede del datore di lavoro.

In alcuni casi particolari (quali telelavoro o lavoro a domicilio), nel domicilio del lavoratore.

Infine, per le attività che implicano frequenti spostamenti da un luogo ad un altro (quali i viaggiatori ed i piazzisti, gli addetti a montaggi, riparazioni, manutenzioni esterne), con una più o meno estesa zona di territorio.

La determinazione della sede di lavoro può essere stabilita sia all’atto dell’instaurazione del rapporto sia successivamente.

Per le variazioni della sede di lavoro vd. Trasferta, Trasferimento e Distacco.

 

Riferimenti normativi: art. 1182, codice civile

 

Studio Associato Graffigna & Ravaioli Consulenza del Lavoro